Regolamento

GUVERNU SARDU PROVVISORIU

 

 

 

DIPARTIMENTO DI POLITZIA

                        

REGOLAMENTO DI POLITZIA

Il presente regolamento, in conformità ai principi generali dell’ordinamento giuridico ed in armonia con le normative di legge che saranno vigenti nella Repubblica di Sardegna disciplina l’organizzazione strutturale, l’ordinamento del personale, l’attività e le funzioni della Politzia Natzionale

Costituiscono parte integrante al presente regolamento i protocolli integrativi che si andranno ad allegare quali:

– Organizzazione e struttura della Politzia Natzionale (ovvero Organi e decentramento funzionale e territoriale);

– Ordinamento e trattamento economico del personale;

– Regolamento di disciplina;

Tutti gli appartenenti ai ruoli della Politzia Natzionale sono tenuti al rispetto del presente regolamento.

Per quanto in esso non specificatamente previsto, si fa rinvio alle norme legislative, statutarie, regolamentari e contrattuali che saranno applicabili in materia.

ART. 1

La Politzia Nazionale Sarda (di seguito “Politzia”) è istituita nell’ambito della Repubblica Sarda col compito di salvaguardare la sicurezza personale dei cittadini, dei loro beni, della tranquilla e rispettosa convivenza civile, di far rispettare le leggi, di prevenire il compiersi di illeciti e di assicurarne i responsabili alla giustizia.

La Politzia ha il compito di salvaguardia delle Istituzioni democratiche, delle Autorità costituite a livello Federale, come pure dei beni immobili, mobili e strumentali dello Stato stesso.

La Politzia concorre alla difesa territoriale della Nazione nel quadro operativo dell’impiego strategico di difesa militare e al concorso delle attività di protezione civile in caso di calamità naturali.

ART. 2

Il personale di Politzia presta giuramento di fedeltà al Popolo Sardo, alla Repubblica di Sardegna e alle sue Istituzioni.

ART.3

GIURAMENTO (formula)

Il personale della Politzia presta giuramento di fedeltà al Popolo Sardo e alla Repubblica di Sardegna con la seguente formula:

Io sottoscritto (cognome e nome) cittadino del Popolo Sardo, consapevole della responsabilità e l’impegno che prendo al cospetto del Popolo Sardo e alla Repubblica di Sardegna, che per sua volontà si è così ricostituita, in coscienza e volontà giuro loro fedeltà.

ART.4

OBBLIGHI DERIVANTI DAL GIURAMENTO

Il giuramento è vincolo indissolubile di fedeltà e leale osservanza delle leggi come pure di irreprensibile adempimento dei doveri del proprio ufficio da esercitarsi nell’esclusivo interesse della Nazione, del bene comune e della stessa Politzia.

Il giuramento impone in particolare:

– il dovere di fedeltà al Popolo Sardo e alle Istituzioni della Repubblica di Sardegna;

– il dovere di impegnarsi con scrupolo nei compiti affidati;

– il dovere di osservare, nell’espletamento dei propri compiti, le leggi e i regolamenti previsti, senza parzialità o trascuratezza nella trattazione;

– il dovere di incorruttibilità.

ART.5

NOMINA E QUALIFICA DI UFFICIALE PUBBLICO

Con il giuramento l’operatore di Politzia assume la qualifica di Ufficiale Pubblico.

Art.6

SUBORDINAZIONE GERARCHICA

Il personale di Politzia è soggetto all’autorità costituita nell’ambito della Repubblica di Sardegna ma il dovere di subordinazione gerarchica è derivante esclusivamente dai doveri del proprio ufficio.

ART.7

ORDINI ILLEGALI E ILLEGITTIMI

Il personale di Politzia non può in alcun caso porre in essere atti, azioni ed omissioni tali da compromettere la sovranità del Popolo Sardo e della Repubblica di Sardegna; ha facoltà di disattendere e se necessario contrastare con ogni mezzo gli ordini palesemente illegittimi emanati con tale finalità e assicurare alla giustizia i responsabili.

Art.8

SUPERIORE GERARCHICO

Nell’espletamento dei servizi il personale di Politzia è tenuto ad eseguire gli ordini impartiti dal proprio superiore gerarchico operativo.

Salvo diverse disposizioni, a parità di grado e di anzianità di servizio, l’età fa grado.

Art. 9

ETICA GERARCHICA

Ogni operatore di Politzia ha il dovere di non abusare a proprio vantaggio dell’autorità derivante dal grado e dalla subordinazione gerarchico/operativa.

Art.10

CURA DELLA PERSONA

Ogni operatore di Politzia ha il dovere di non pregiudicare il prestigio e il decoro delle Istituzioni che rappresenta o tutela durante il servizio e a tale scopo avrà particolare cura della propria persona, della pulizia e della foggia dell’uniforme.

Art.11

RISPETTABILITA’ E CONDOTTA PERSONALE

Ogni operatore di Politzia ha il dovere di mantenere, anche fuori servizio, un comportamento conforme al ruolo istituzionale di cui è incaricato, al fine di non comprometterne credibilità e apprezzamento.

Art.12

UNFORME ED EQUIPAGGIAMENTO DI SERVIZIO

L’uniforme e l’equipaggiamento di servizio è quello indicato dall’ordine di servizio stesso e sarà conforme alle esigenze operative previste.

Art.13

SALUTO DI SERVIZIO

Ogni operatore di Politzia, quando è in uniforme e nei limiti delle possibilità dettate dall’esigenza operativa, è tenuto al saluto nei confronti dei propri e degli altri superiori gerarchici e/o funzionali nonché di tutte le Autorità dello Stato e/o estere, nonché di ogni cittadino che gli si rivolga.

Art.14

RUOLI

I ruoli di politzia sono ripartiti per funzioni a diverse responsabilità ovvero:

1) funzione esecutiva con responsabilità operativa

2) funzione di comando operativo

3) funzione di coordinamento

4) funzione direzionale

Ai diversi ruoli sono attribuiti i gradi gerarchici e le specifiche qualifiche ovvero:

A) funzione esecutiva/operativa

– ausiliario di polizia (qualifica attribuita a…)

– cadetto e/o agente in prova, limitatamente al periodo di addestramento

– agenti giurati privati, limitatamente ai luoghi e tempo di servizio

– agente

– agente scelto

– agente maggiore

– agente capo

B) funzione di comando

– sergente

– sergente scelto

– sergente maggiore (anche con qualifica di comandante di distretto)

– sergente capo (anche con qualifica di comandante di distretto)

C) funzione di coordinamento

– luogotenente (anche con qualifica di comandante di distretto)

– tenente (anche con qualifica di comandante di distretto)

– capitano (anche con qualifica di comandante di dipartimento)

– maggiore (anche con qualifica di comandante di dipartimento)

D) funzione direzionale

– colonnello (anche con qualifica di comandante di dipartimento)

– generale (anche con qualifica di comandante di dipartimento)

– generale maggiore

– generale divisionale

– generale capo della politzia

E) politzia giudiriziaria (ruolo speciale investigativo con deroga sulle qualifiche/gradi e alle dirette dipendenze del Dipartimento di Giustizia)

Art.15

PROGRESSIONE DI CARRIERA

L’avanzamento ai ruoli superiori è previsto per anzianità, per titoli di studio e per merito di servizio.

Tutti gli appartenenti ai ruoli di Politzia hanno pari dignità e opportunità di avanzamento senza alcuna distinzione di razza, sesso, confessione religiosa o ideologia politica, a condizione che siano conformi ai principi istituzionali della Repubblica di Sardegna.

Art.16

RECLUTAMENTO

Tutti i cittadini Sardi, conformi ai requisiti psicofisici, etici e di onorabilità richiesti, hanno diritto di presentare istanza di reclutamento nella Politzia Natzionale.

L’ammissione alla selezione è dettata dalle esigenze dell’organico previste secondo le modalità stabilite e per la tipologia del servizio richiesto.

Art.17

ARMAMENTO ED EQUIPAGGIAMENTO – DOTAZIONE

L’armamento e l’equipaggiamento in dotazione alla Politzia è di tipo individuale e di reparto.

L’armamento e l’equipaggiamento in dotazione individuale è dato in consegna permanente all’operatore di Politzia che ne risponde sempre in prima persona.

L’armamento e l’equipaggiamento di reparto è dato in consegna temporanea, secondo le esigenze di servizio e l’operatore di Politzia ne risponde personalmente per l’uso, il mantenimento e la riconsegna al termine del servizio stesso.

Art.18

ARMAMENTO ED EQUIPAGGIAMENTO INDIVIDUALE

L’armamento e l’equipaggiamento in dotazione individuale è del tipo e modello conforme a quanto previsto dal protocollo sulle armi e l’equipaggiamento e che costituirà parte integrante al presente regolamento.

Esso prevede la dotazione di: arma corta (per difesa personale e con sufficiente disponibilità di caricatori e munizionamento), sfollagente, spray antiaggressione, manette di sicurezza, torcia per illuminazione, tessera di riconoscimento, placca di riconoscimento.

Art.19

ARMAMENTO ED EQUIPAGGIAMENTO DI REPARTO

L’armamento e l’equipaggiamento in dotazione di reparto è del tipo e modello conforme a quanto previsto dalle direttive del Comando Operativo Federale e che costituirà parte integrante al presente regolamento.

Esso si suddivide in armento ed equipaggiamento da:

– GUERRA, nel quadro operativo dell’impiego strategico di difesa militare (anche N.B.C.);

– ORDINE PUBBLICO, per i reparti antisommossa;

– DIFESA E PROTEZIONE CIVILE (anche N.B.C.);

– ANTICRIMINE (anche antiterrorismo);

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