L’OGSP prevede l’istituzione dell’Organo Superiore di Giustizia (OSG) nei confronti del quale il GSP ha il dovere:
• di assicurarne la costituzione in tempi brevi;
• di salvaguardarne la sicurezza in tutti i suoi aspetti;
• di assicurarne i lavori;
• di garantire la completa autogestione e autonomia decisionale.
L’OSG svolge funzioni di:
• consulenza giuridica per l’attività del GSP;
• consulenza giuridica per l’attività dell’Assemblea Costituente;
• azione di controllo sulla rispondenza dell’attività dei membri del GSP e di ogni istituzione ad esso subordinata secondo i principi e norme dell’OGSP.
L’OSG ha competenza e relaziona riguardo a:
• i membri del GSP, i Governatori di Giudicato e Sindaci limitatamente ai reati commessi contro il Popolo Sardo e la Nazione nell’esercizio delle loro funzioni.
• i conflitti di attribuzione e competenza tra gli Organi e le istituzioni di ogni ordine e grado a livello Statale, di Giudicato e Municipale e di giudizio nei confronti di tutte quelle persone che compiono condizioni di schiavitù, perpetrata sotto qualsiasi forma, nei confronti di propri consimili;
• di giudizio nei confronti di quanti operano forme di tradimento nei confronti del Popolo;
• di giudizio su quanti attentano alla salute e al benessere dell’Umanità e di tutte le forme viventi;
• di giudizio su quanti continuano ad adoperarsi nell’applicazione di norme aziendali della preclusa e pignorata Italia Repubblica S.p.A.;
• di giudizio in casi di controversie portate all’attenzione della Corte
Il Presidente dell’Organo Superiore di Giustizia è eletto fra i membri del supremo Collegio a scrutinio segreto.
Attualmente la funzione di OSG è svolta dal Tribunale Popolare, che opera secondo la Legge Naturale e la Legge Comune.
Il coordinamento tra il Governo Sardo Provvisorio e il suddetto Tribunale e è attuato attraverso il seguente Ufficio dell’OGSP, per mezzo di personale scelto con le seguenti modalità:
• un membro nominato dall’Assemblea Costituente
• un membro nominato dal Governo Sardo Provvisorio
• cinque membri nominati dal Consiglio Federale (uno per ogni Giudicato)