ELEMENTI FONDAMENTALI.
L’Ordinamento Giuridico Sardo Provvisorio (OGSP) è costituito dall’insieme di norme emanate dal Governo Sardo Provvisorio (GSP) istituito da MLNS ai sensi dell’art. 96.3 del Primo Protocollo di Ginevra del 1977.
Le norme sono tenute al rispetto di questi elementi fondamentali :
(a) – Il Creato ovvero la Natura in tutto il suo Universo di espressioni.
(b) – L’Essere Umano, sovrano del proprio corpo fisico, della propria sfera intellettuale e spirituale,
facente parte del Popolo Sardo per diritto naturale e soggetto primario e originario
Il Popolo Sardo é soggetto originario, fonte e destinatario delle norme emanate dal GSP.
Tali norme giuridiche dovranno uniformarsi ai seguenti criteri :
(1) – devono essere di carattere generale e fondamenti per la vita e lo sviluppo sociale del Paese;
(2) – devono essere fra loro coerenti e coordinate;
(3) – devono essere armonizzate alla tipicità culturale della Sardegna e alle sue tradizioni;
(4) – devono essere comprensibili, sintetiche e semplici.
L’ordinamento dovrà consentire al Popolo di identificarsi nelle leggi che lo governano, non di subirle.
FINALITA’
Dovere dell’OGSP sarà realizzare e disciplinare, dopo il ripristino della sovranità del Popolo Sardo sul proprio territorio, una piattaforma di riferimento giuridico/amministrativa.
CRITERI DI ATTUAZIONE
Il Governo Sardo Provvisorio (GSP), ovvero l’apparato istituzionale istituito dal MLNS ai sensi dell’art.96, del 1°Protocollo di Ginevra del 1977 emanerà, applicherà e farà osservare dette norme ai cittadini sardi.
FASE DI TRANSIZIONE
E’ il periodo temporale che inizia col formale riconoscimento del MLNS e del GSP da parte dell’ONU o di altri Stati, fino alla definizione completa della Nazione Sarda, attraverso l’insediamento del suo apparato istituzionale.
RIPRISTINO DI SOVRANITA’ E CONCLUSIONE DELLA FASE DI TRANSIZIONE
La conclusione della fase di transizione si determina con l’instaurazione delle nuove Istituzioni previste dallo
Ordinamento Giuridico che il Popolo Sardo si darà secondo i tempi e modi che riterrà di porre in essere.
Tale fase potrà anche essere decisa unilateralmente con la Proclamazione dello Stato sardo, conseguenza del ripristino di sovranità del Popolo Sardo sull’Intero Territorio della Sardegna e delle sue isole minori.
ETICA E LAICITA’ DELL’OGSP
L’etica sulla quale si basa il MLNS indica l’assonanza totale fra azione politica e azione moralmente giusta.
Una Politica valida, ovvero un’azione politicamente efficace, non può essere avulsa dall’Insieme a cui si dirige (Il POPOLO) e dovrà sempre concretizzarsi in un’azione umana moralmente giusta e equilibrata.
E’ necessario che l’azione politica si realizzi in modo equilibrato, usando il potere normativo secondo criteri e principi del tutto etici, ispirati e fondati, prima di tutto, dalla priorità che la persona umana é dotata di libertà sociale e di diritti naturali inalienabili.
Sulla base di questo principio cardine l’OGSP non può violare i diritti naturali di alcun individuo, così come l’apparato istituzionale provvisorio istituito non può porsi e/o considerarsi al di sopra della stessa legge.
L’OGSP riconosce l’inviolabilità dei diritti che ogni essere umano possiede dalla nascita:
• -Libertà individuale, sociale, politica e religiosa.
• -Uguaglianza con tutti gli altri esseri umani che abitano la Sardegna
• -Proprietà, in concorso con tutti gli altri esseri umani,del territorio sardo.
Pur conciliando il principio per cui il Popolo Sardo fonda le proprie radici storiche, culturali ed etiche su origini antecedenti all’era cristiana, l’OGSP garantisce incondizionatamente la libertà di scelta politica, di partecipazione e di azione, a prescindere da qualsiasi ideologia o credo religioso che, però, non propugni o non abbia tra i suoi obiettivi alcun conflitto con altre ideologie e religioni.
Pur conciliando il principio per cui il Popolo Sardo fonda le proprie radici storiche,culturali ed etiche su origini antecedenti all’era cristiana, l’OGSP garantisce incondizionatamente la libertà di scelta politica, partecipazione e azione, a prescindere da ogni ideologia/credo religioso che non propugni alcun conflitto con altre ideologie e religioni.
OBIETTIVO PRINCIPALE E COMUNE DEL POPOLO SARDO
L’OGSP dovrà assicurare al Popolo Sardo :
-la pacifica e serena convivenza civile fra tutti i cittadini
-la giustizia orizzontale per tutti, senza distinzione alcuna fra tutti i cittadini
-il perseguimento del bene comune dell’intera comunità sarda
-le giuste libertà individuali e sociali
-la libertà religiosa e di appartenenza ideologica
DIRITTO DI DISAPPROVAZIONE
L’OGSP riconosce al Popolo Sardo e all’Assemblea dei Cittadini il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, a decisioni dell’apparato istituzionale provvisorio (GSP) nel suo insieme o di una parte di esso, che limitino libertà individuali e diritti naturali fondamentali, in quanto palesemente lesivi e limitanti dei diritti dell’insieme dello stesso Popolo Sardo, del suo Sviluppo e della sua crescita come NAZIONE.
All’Organo Superiore di Giustizia spetta il compito di procedere alle verifiche e di relazionare in merito.
Il MLNS ha il dovere di porvi rimedio anche col deferimento al competente Organo Superiore di Giustizia.
IL POPOLO SARDO – SOGGETTO GIURIDICO ORIGINARIO
Il “Popolo Sardo” esiste e si identifica come la comunità di tutte le “Genti Sarde”, ovvero come la comunità di soggetti giuridici primari e originari, che hanno la completa sovranità dei loro corpi fisici, della propria sfera intellettuale, della propria sfera spirituale, comunità che sono Sarde per diritto naturale, libere e sovrane sulle proprie terre d’origine e di residenza.
Il Popolo Sardo – i Sardi – sono persone accomunate dalla specificità della propria cultura, della propria storia, delle tradizioni, della lingua sarda e delle proprie origini etniche e come tali affermano di essere una NAZIONE, al cospetto della Comunità Internazionale. Il Popolo Sardo si identifica come tale a prescindere da qualsiasi vincolo di patrimonio genetico attribuibile a specifici tratti razziali.
Il Popolo Sardo, in considerazione della sovranità di cui è detentore è soggetto giuridico originario.
Tutti I Sardi sono Cittadini del Popolo Sardo di diritto.
IL MOVIMENTU DE LIBERATZIONI NATZIONALI SARDU (MLNS)
Il giorno 31/08/2011 un gruppo di Cittadini facenti parte del Popolo Sardo, convenuti in riunione straordinaria, hanno deciso all’ unanimità di costituirsi in Movimento di Liberazione Nazionale ai sensi e per gli effetti delle norme del Diritto Internazionale e con tutto ciò che ne consegue dal punto di vista del Diritto Internazionale. Il MLNS è soggetto di diritto internazionale, qualificato e legittimato ad esercitare il Diritto di Autodeterminazione del Popolo Sardo, al fine di liberare la Nazione Sarda dall’occupazione straniera e dalla dominazione coloniale italiana, nonché da un regime che non ci permette di usare la nostra lingua e non ci considera, specie nel momento in cui occupa e/o decide di occupare, per fini conflittuali agli interessi del popolo sardo, il nostro territorio.
IL GOVERNO SARDO PROVVISORIO
L’OGSP riconosce che il principio di legalità si applica alla volontà del Popolo Sardo di far valere il suo diritto all’Autodeterminazione e che tale diritto si concretizza nel potere del Popolo Sardo di esercitarlo nelle forme e nei modi contemplati. Il Governo Sardo Provvisorio (GSP) è istituito dal MLNS ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo di Ginevra del 1977 con lo scopo di dar seguito ai propri doveri assunti nei confronti della Patria Sarda, attenendosi con rigorosa conformità alle norme del Diritto internazionale. Il Governo Sardo Provvisorio è soggetto giuridico originario pur non essendo istituito sulla base del consenso popolare ed agisce in nome dell’intero Popolo Sardo.
Il GSP è composto dai seguenti Organi :
Organi dello Stato Sardo Giudicale
-Presidenza
-Vice Presidenza
-Segreteria di Stato
-Comando Operativo di Sicurezza Statale
-Agenzia per la Sicurezza dello Stato
-Dipartimenti
Organi dei Giudicati
-Governatore
-Vice Governatore
-Segreteria del Giudicato
-Comando Operativo del giudicato
-Dipartimenti Giudicali (Curatorie)
Organi delle Municipalità
-Sindaco o Primo Cittadino (Maiore de Villa)
-Vice Sindaco (Vice Maiore de Villa)
-Segreteria Municipale
-Comando Operativo Municipale
-Dipartimenti Municipali.
PRESIDENZA
Il Presidente del MLNS è anche Presidente del GSP che è l’Organo apicale dell’Amministrazione Provvisoria.
Al Presidente è attribuita personalità giuridica originaria perché titolare della sovranità del Popolo Sardo; come tale incarna ed è espressione del diritto di autodeterminazione del Popolo Sardo, personifica l’unità, la continuità e la legittimità della Nazione Sarda e di tutte le Istituzioni Provvisorie.
Il Presidente è responsabile e garante dell’attuazione della politica nazionale e dell’Amministrazione di tutti i servizi dipartimentali.
Il suo incarico termina con il raggiungimento dell’obiettivo per cui è stato costituito il MLNS, la piena e totale sovranità del Popolo sardo sui suoi territori, per decesso o con le sue dimissioni.
L’eventuale successore, che non sarà necessariamente il Vice Presidente, verrà indicato dallo stesso Presidente che lo sceglierà valutando, tra i componenti il Direttivo, la persona più affidabile moralmente e più competente giuridicamente.
VICE PRESIDENZA
Il Vice Presidente del MLNS è anche Vice Presidente del GSP, Organo apicale dell’Amministrazione Provvisoria.
Il Vice Presidente assolve, in caso di indisponibilità temporanea del Presidente e su sua richiesta limitata ad ogni specifico caso, funzioni vicarie del Presidente.
L’ASSEMBLEA COSTITUENTE
L’OGSP prevede l’istituzione dell’Assemblea Costituente (AC) che in qualità di Organo giuridico beneficia di soggettività giuridica originaria.
Il GSP agisce al fine di :
• -assicurarne la costituzione in tempi brevi
• -salvaguardarne la sicurezza in tutti i suoi aspetti
• -assicurarne i lavori in andamento
• -garantire la completa autogestione e autonomia decisionale.
L’Assemblea dei CITTADINI (Costituente) provvede subito alla nomina di un Presidente di assemblea scelto a maggioranza assoluta fra tutti i Delegati che non ricoprano cariche istituzionali e/o rappresentative di partiti e/o organizzazioni politiche e/o amministrative di qualsivoglia ragione e/o colore politico.
L’Assemblea Costituente provvede alla stesura e all’approvazione di un proprio autonomo “regolamento” (RAC) che ne disciplini il funzionamento e che diverrà parte integrante dello stesso OGSP.
IL CONSIGLIO STATALE PROVVISORIO
Il Consiglio STATALE (CSP) è l’Organo collegiale di Governo ed è composto da tutti gli Organi del GSP riuniti in sede congiunta; si riunisce e delibera con due differenti modalità:
• -ordinaria
• -straordinaria.
LA CONVOCAZIONE DI CARATTERE ORDINARIO
Avviene per ogni riunione collegiale dei membri del GSP riuniti per la normale amministrazione di governo.
Le decisioni vengono deliberate come Decreti Legge Provvisori.
Oltre agli Organi del GSP possono essere convocati a partecipare anche i Delegati delle Municipalità e i Governatori dei Giudicati interessati per quelle questioni, in materia di coordinamento delle politiche, in cui possano essere coinvolti.
Per tutte le riunioni dell’organo collegiale la Segreteria di Stato provvede all’integrale stesura del verbale.
CONVOCAZIONI DI CARATTERE STRAORDINARIO E DI SICUREZZA NAZIONALE
Avvengono per le riunioni che vertono su questioni di sicurezza o rilevanza nazionale.
Le decisioni vengono deliberate a maggioranza semplice come Decreti Legge Straordinari Provvisori.
Avvengono in via straordinaria e in seduta congiunta fra gli Organi del GSP e gli organi seguenti:
• -Presidente dell’Assemblea dei Cittadini (Costituente)
• -Presidente dell’Organo Superiore di Giustizia
e, a discrezione del Presidente o su specifica richiesta degli altri Organi Collegiali
• -Governatori di Giudicato,
• -Sindaci (Maiores de Villa)
• -Altri eventuali Delegati di interessi Locali
• -Chiunque si rendesse necessario per le determinazioni del caso.
Per tutte le riunioni dell’organo collegiale la Segreteria di Stato provvede all’integrale stesura del verbale.
L’ORGANO SUPERIORE DI GIUSTIZIA PROVVISORIO
L’OGSP prevede l’istituzione dell’ Organo Superiore di Giustizia (OSG) nei confronti del quale il GSP ha il dovere:
• -di assicurarne la costituzione in tempi brevi
• -di salvaguardarne la sicurezza in tutti i suoi aspetti
• -di assicurarne i lavori
• -di garantire la completa autogestione e autonomia decisionale
L’OSG svolge funzioni di :
• -consulenza giuridica per l’attività del GSP
• -consulenza giuridica per l’attività dell’Assemblea Costituente
• -azione di controllo sulla rispondenza dell’attività dei membri del GSP e di ogni istituzione ad esso subordinata secondo i principi e norme dell’OGSP.
L’OSG ha competenza e relaziona riguardo ai :
• -i membri del GSP, i Governatori di Giudicato e Sindaci (Maiores de Villa) limitatamente ai reati commessi contro il Popolo Sardo e la Nazione nell’esercizio delle loro funzioni.
• -i conflitti di attribuzione e competenza tra gli Organi e le istituzioni di ogni ordine e grado a livello Statale , di Giudicato e Municipale.
L’OSG è composto dai seguenti membri :
• -un membro nominato dall’Assemblea Costituente
• -un membro nominato dal Governo Sardo Provvisorio
• -cinque membri nominati dal Consiglio Federale (uno per ogni Giudicato)
Il Presidente dell’Organo Superiore di Giustizia è eletto fra i membri del supremo Collegio a scrutinio segreto.
RILEVANZA GIURIDICA ORIGINARIA DEL POPOLO SARDO
L’OGSP, in considerazione della sovranità detenuta dal Popolo Sardo, riconosce la sua posizione giuridicamente rilevante rispetto ad ogni altro soggetto giuridico riconosciuto sia pubblico che privato.
Tale norma determina la rilevanza e la preminenza di qualunque interesse giuridico che investa il Popolo Sardo quale soggetto dotato di personalità giuridica originaria, rispetto all’interesse di qualsiasi altro soggetto o organo giuridico pubblico o privato riconosciuto.
RILEVANZA GIURIDICA DEGLI ORGANI ORIGINARI
Gli Organi Originari stabiliti da questo OGSP hanno una rilevanza giuridica originaria per l’esercizio delle funzioni loro assegnate ed esercitate nell’esclusivo interesse del Popolo Sardo.
Anche gli Organi Originari sono subordinati alla soggettività giuridica originaria del Popolo Sardo.
LA SOGGETTIVITA’ GIURIDICA PRIMARIA
L’OGSP riconosce ad ogni essere umano vivente la soggettività giuridica primaria che lo qualifica come persona e come tale titolare dei diritti fondamentali dell’uomo comunemente riconosciuti.
Ogni persona, fin dal proprio concepimento, senza alcuna distinzione di sesso, razza, condizione fisica e psichica, acquisisce unicità e soggettività giuridica primaria divenendo titolare dei diritti fondamentali dell’uomo che l’ordinamento sardo riconosce come naturali, incedibili e inalienabili.
L’OGSP identifica e riconosce come persona tutti gli esseri umani viventi a prescindere dalla capacità di mettere in atto quelle particolari qualità o funzioni proprie della natura personale, quindi la razionalità, l’autocoscienza, l’autonomia.
A tutti gli esseri umani sono riconosciuti come innati i diritti soggettivi assoluti così come sanciti dalla Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo.
Tali diritti valgono erga omnes, cioè verso tutti, e sono fondamentalmente di due tipi :
-DIRITTI DELLA PERSONALITA’ o diritti fondamentali dell’uomo, tutti di natura non patrimoniale (diritto alla vita, all’integrità fisica, alla salute, all’immagine, all’onore, alla privacy, diritti di libertà personale, di pensiero, di religione, di associazione, di riunione…)
-DIRITTI PATRIMONIALI i quali hanno ad oggetto i beni; sono diritti sulle cose e il principale fra questi è il diritto di proprietà che garantisce al soggetto il potere pieno ed esclusivo di godere delle utilità ricavabili da un bene entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dalla legge.
SOGGETTIVITA’ GIURIDICA PRIMARIA ACCESSORIA
L’OGSP riconosce ad ogni organismo vivente in natura, così come comunemente riconosciuto per tale, una soggettività giuridica primaria accessoria.
Rispettando il principio per cui l’OGSP tutela l’ecosistema nazionale e mondiale con la salvaguardia naturale dell’ambiente in tutti i suoi aspetti, luce, aria, acqua e terra, ad ogni essere biologicamente vivente in natura è riconosciuta una soggettività giuridica primaria accessoria e destinataria pertanto del diritto all’esistenza secondo il processo naturale della propria specie.
Il diritto ad un’esistenza naturale preclude la facoltà di interromperne volontariamente la stessa o di determinare un suo innaturale svolgimento.
La soggettività giuridica primaria dell’essere umano è prevalente solo nei casi espressamente indicati dalla legge e per il determinarsi di uno stato di reale necessità.
LA PERSONA GIURIDICA SEMPLICE
L’OGSP intende come persona giuridica quel complesso organizzato di persone e di beni al quale attribuisce la capacità giuridica facendone così un soggetto di diritto.
Le persone giuridiche semplici possono essere solo di natura privata e perseguono interessi privati.
Nessuna persona giuridica semplice ha facoltà prevalenti rispetto ai diritti goduti dal titolare di soggettività giuridica primaria e originaria.
L’OGSP riconosce personalità giuridica semplice ai soggetti titolari del diritto all’esercizio della capacità giuridica, ovvero l’effettuale idoneità ad essere titolare di diritti e di doveri.
Tale peculiarità non può essere avulsa dalla capacità di beneficiare dei diritti e della responsabilità derivante dai doveri.
La personalità giuridica semplice non è mai prevalente rispetto ai diritti goduti dal titolare di soggettività giuridica primaria e originaria.
IL RAPPORTO GIURIDICO
L’OGSP qualifica il “rapporto giuridico” come la relazione che intercorre tra soggetti giuridici (anche i beni giuridici) e disciplinata dall’ordinamento stesso.
I rapporti giuridici definiscono e regolano di fatto la posizione giuridica di ogni soggetto dotato di personalità giuridica che interagisce con le cose o gli altri soggetti di diritto.Tutte le relazioni giuridiche sono disciplinate dalla legge e dal buon senso.
LA CAPACITA’ D’AGIRE
L’OGSP riconosce la “capacità d’agire” come la facoltà di compiere atti e azioni destinati all’esercizio dei diritti spettanti o per l’adempimento dei doveri cui si è tenuti.
LE PROPOSTE DI LEGGE
La proposta di legge è formulata nel seguente modo :
1.data di proposta
2.proponente (cognome e nome del proponente che può essere chiunque)
3.classificazione (materia di competenza, esteri, interni e difesa, giustizia, lavoro…)
4.oggetto (titolo)
5.corpo del testo (proposta)
6.tempi di votazione (previsti dalla proposta se urgentemente motivata)
7.firma
La proposta di legge viene pubblicata sull’omonimo BOLLETTINO che prevede la libera e pubblica consultazione nonché la raccolta di eventuali emendamenti e integrazioni anche da parte dei cittadini.
Tutti gli emendamenti e le integrazioni proposte secondo le modalità predisposte online sono soggette a specifica votazione che deve essere effettuata entro e non oltre i sette (7) giorni successivi alla loro pubblicazione; la votazione ad emendamenti e integrazioni si attua con la sola APPROVAZIONE dei membri del Consiglio di Governo in assenza delle quali vengono considerati respinti.
La proposta di legge entra in discussione presso il Consiglio di Governo dopo sette (7) giorni dalla pubblicazione sull’omonimo bollettino, ovvero dopo sette (7) giorni dalla pubblicazione dell’ultimo emendamento e/o integrazione; la discussione può avvenire anche in differita secondo le modalità e i termini stabiliti per i lavori di governo a mezzo sistemi informatici e che consentono la comunicazione a distanza.
VOTAZIONE DEI DECRETI LEGGE
Ogni decreto legge è sottoposto a votazione ed è approvato se consegue la maggioranza semplice.
La maggioranza semplice si ottiene con un numero di voti superiore alla metà del numero di votanti aventi diritto e presenti al voto.
Se le opzioni su cui si vota sono solo due, quella che ottiene più voti ne avrà senz’altro più della metà, quindi maggioranza semplice e relativa coincidono.
DECRETI LEGGE
Un decreto legge è un provvedimento provvisorio avente forza di legge.
Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del Governo Sardo Provvisorio.
Gli effetti prodotti sono provvisori e limitati al periodo di esercizio del Governo Sardo Provvisorio.
Il Governo Sardo Provvisorio emette solo ed esclusivamente decreti legge che devono ispirarsi ai principi generali e consuetudinari universalmente accettati.
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
Il regolamento di attuazione regola l’attività del Governo ed in particolare le modalità di presentazione e promulgazione dei decreti legge e la loro votazione.
BOLLETTINO UFFICIALE
Il Bollettino Ufficiale è lo strumento di pubblicazione di tutti gli atti e le norme emanate dal Governo Provvisorio, da ogni Istituzione ad esso correlato e da ogni Istituzione Indipendente.
Il Bollettino Ufficiale è pubblicato dalla Segreteria di Stato ed è pubblico.
La pubblicazione dei documenti a mezzo il Bollettino Ufficiale ha valore di notificazione.
RUOLO GIUDIZIARIO
Il “Ruolo Giudiziario” è lo strumento di pubblicazione dell’atto d’iscrizione a ruolo giudiziario dei soggetti (fisici e giuridici) sottoposti ad indagine penale e di cui è stato richiesto il rinvio a giudizio.
Il Ruolo Giudiziario è curato e pubblicato dalla Segreteria del Dipartimento di Giustizia.
La pubblicazione dell’atto d’iscrizione ha valore di notificazione secondo i termini di legge.
IL DIPARTIMENTO
Il Dipartimento (detto anche ministero) è un organo amministrativo del Governo con specifica competenza sull’applicazione della politica di governo in una determinata materia.
STRUTTURA DEL DIPARTIMENTO
Il Dipartimento è strutturato nel seguente modo :
-Capo Dipartimento (o Ministro)
-Segretario Dipartimentale (con delega e funzioni di Vice Capo Dipartimento)
-Consiglio Dipartimentale
-Provveditorati (secondo la suddivisione delle specifiche competenze)
IL CAPO DIPARTIMENTO
Il Capo Dipartimento o Ministro (dal latino minister che significa servo, ovvero, servitore dello Stato per quel determinato ambito) è il responsabile del Dipartimento ed è nominato dal Presidente del Governo.
Oltre ad applicare la “politica di governo” nell’ambito dei compiti assegnati al Dipartimento svolge anche le seguenti funzioni :
-nomina i Provveditori Generali
-dirige e coordina l’attività dei Provveditorati di propria competenza
-adotta ed è responsabile di tutte le decisioni e attività poste in essere.
IL SEGRETARIO DIPARTIMENTALE
E’ il Vice Capo Dipartimento con delega di rappresentatività istituzionale.
Ha la responsabilità funzionale del Dipartimento. Assolve a tutte le funzioni tipiche della Segreteria di Stato nell’ambito delle direttive e delle competenze del proprio Dipartimento con responsabilità sulla funzionalità tecnico/operativa dello stesso.
IL CONSIGLIO DIPARTIMENTALE
E’ l’organo collegiale con funzioni direzionali e di consulenza del Capo Dipartimento.
Il Consiglio Dipartimentale è presieduto dal Capo Dipartimento e/o dal Segretario Dipartimentale e ad esso sono preposti permanentemente i Provveditori Generali.
DIPARTIMENTI PREVISTI
• Dip. Esteri
• Dip. Interni
- Dip Economia
• Sez. Agricoltura
• Sez. Pesca, Allevamento, Pastorizia
• Sez. Artigianato, Arti e Mestieri
• Sez. Lavori Pubblici
• Dip. Finanze e Sviluppo sostenibile
• Dip. Commercio, Turismo, Trasporti
• Sez. Scambi e Fonti di energia
• Dip. Comunicazione e Informazione
• Sez. Poste
• Sez. Media
• Dip. Sanità e Assistenza
• Sez. Previdenza Sociale
• Dip. Giustizia, Rapporti Stato/Cittadino e Ombudsman
• Dip. Educazione
• Sez. Istruzione e Formazione
• Sez. Ricerca e Studi, Innovazioni e Tecnologie
• Sez. Cultura e Ambiente
• Sez. Sport
• Dip. Amministrazione e Organizzazione
• Sez. Genti Sarde
I PROVVEDITORATI
Costituiscono le Direzioni Generali di specifici servizi istituzionali preposti dal Dipartimento e a capo dei quali è nominato un Provveditore Generale eletto dal Capo Dipartimento.
Il Provveditorato è composto dai seguenti organi :
-Provveditore Generale
-Vice Provveditore (o Segretario)
-Consiglio Generale, ovvero il collegio dei Capi di Giudicato dei rispettivi servizi Divisionali (con tutte le funzioni in subordine attribuite al Consiglio Dipartimentale)
IL PROVVEDITORE GENERALE
E’ nominato dal Capo Dipartimento presso di cui il Provveditorato è istituito.
Nell’ambito dei compiti assegnati dal Dipartimento svolge anche le seguenti funzioni :
-nomina il Segretario Generale (con funzioni di Vice Provveditore)
-adotta ed è responsabile di tutte le decisioni e attività poste in essere.
IL SEGRETARIO GENERALE
E’ il Vice Provveditore Generale con delega di rappresentatività istituzionale.
Ha la responsabilità funzionale del Provveditorato.
LA SEGRETERIA GENERALE
E’ l’organo di amministrazione del Provveditorato.
Assolve a tutte le funzioni tipiche della Segreteria Dipartimentale nell’ambito delle direttive e delle competenze del proprio Provveditorato con responsabilità sulla funzionalità tecnico/operativa dello stesso.
La Segreteria Generale è suddivisa in uffici con specifiche funzioni in materia di :
-segreteria
-amministrazione
IL CONSIGLIO GENERALE
E’ l’organo collegiale con funzioni consultive del Capo Provveditore.
Il Consiglio Generale è presieduto dal Provveditore e/o Segretario Generale e ad esso sono preposti permanentemente i Capi Divisionali.
IL CONSIGLIO DI GOVERNO
E’, in pratica, il consiglio di amministrazione del Governo Sardo Provvisorio.
CONVOCAZIONE A CARATTERE ORDINARIO
E’ l’organo collegiale riunito in via ordinaria in seduta congiunta e composto da :
-Presidente
-Vice Presidente
-Provveditori Generali
-Segretario di Stato
Per tutte le riunioni dell’organo collegiale la Segreteria di Stato provvede all’integrale stesura del verbale.
CONVOCAZIONI A CARATTERE STRAORDINARIO O PER SICUREZZA NAZIONALE
E’ l’organo collegiale riuniti in via straordinaria in seduta congiunta e composto oltre a tutti i membri che si riuniscono in convocazione a carattere ordinario anche da :
-Presidente dell’Assemblea Costituente (accompagnato a discrezione da un membro di fiducia)
-Presidente dell’Organo Superiore di Giustizia (accompagnato a discrezione da un membro di fiducia)
-Presidente del Consiglio di Stato (accompagnato a discrezione da un membro di fiducia)
-Governatori di Giudicato (accompagnati a discrezione da un membro di fiducia)
-Governatori Distrettuali interessati o coinvolti (a discrezione del Presidente) (accompagnati a discrezione da un membro di fiducia)
-chiunque si rendesse necessario per le determinazioni del caso ( a discrezione del Presidente su specifica richiesta) (accompagnato a discrezione da un membro di fiducia)
Per tutte le riunioni dell’organo collegiale la Segreteria di Stato provvede all’integrale stesura del verbale.
LE DIVISIONI
Costituiscono le Direzioni Giudicali (o di Divisione ) di specifici servizi istituzionali preposti dal Dipartimento e a capo dei quali è nominato un Capo Giudicato eletto dal Capo Dipartimento.
La Divisione è composta dai seguenti organi :
-Capo Divisione
-Segretario Giudicale
-Segreteria Giudicale (con tutte le funzioni in subordine attribuite alla Segreteria Dipartimentale)
-Consiglio Giudicale, ovvero il collegio di tutti i Capi Distrettuali dei rispettivi servizi.
IL CAPO GIUDICATO
E’ nominato dal Capo Dipartimento su proposta del Provveditore Generale.
Nell’ambito dei compiti assegnati dal Dipartimento svolge anche le seguenti funzioni :
-nomina il Segretario Giudicale
-nomina i Capi Distrettuali dei servizi ai quali è preposto il Giudicato
-coordina l’attività dei Distretti di propria competenza
-adotta ed è responsabile di tutte le decisioni e attività poste in essere.
IL SEGRETARIO GIUDICALE
E’ IL Vice Capo Giudicale con delega di rappresentatività istituzionale.
Ha la responsabilità funzionale del Giudicato.
LA SEGRETERIA GIUDICALE
E’ l’organo di amministrazione del Giudicato.
Assolve a tutte le funzioni tipiche della Segreteria Dipartimentale nell’ambito delle direttive e delle competenze del proprio Giudicato con responsabilità sulla funzionalità tecnico/operativa della stessa.
LA Segreteria Giudicale è suddivisa in uffici con specifiche funzioni in materia di :
-segreteria
-amministrazione.
IL CONSIGLIO GIUDICALE
E’ l’organo collegiale con funzioni di consulenza del Capo di Giudicato.
Il Consiglio Giudicale è presieduto dal Capo di Giudicato e/o dal Segretario Giudicale e ad esso sono preposti permanentemente i Capi Distrettuali dei rispettivi servizi.
I DISTRETTI
Costituiscono le Direzioni Distrettuali (o Municipali) di specifici servizi istituzionali preposti dal Dipartimento e a capo dei quali è designato un Capo Distrettuale eletto dal Capo Dipartimento.
Il Distretto è composto dai seguenti organi :
-Capo Distrettuale
-Segretario Distrettuale (con tutte le funzioni in subordine attribuite alla Segreteria Dipartimentale)
IL CAPO DISTRETTUALE
Il Capo Distrettuale è nominato dal Provveditore Generale su proposta del Capo di Divisione.
Nell’ambito dei compiti assegnati dal Dipartimento svolge anche le seguenti funzioni :
-nomina il Segretario Distrettuale
-nomina i Capi Sezione dei servizi ai quali è preposto il Distretto
.istituisce e coordina le Sezioni periferiche e decentrate secondo le disposizioni Dipartimentali
-coordina l’attività delle Sezioni di propria competenza
-adotta ed è responsabile di tutte le decisioni e attività poste in essere
IL SEGRETARIO DISTRETTUALE
E’ il Vice Capo Distrettuale con delega di rappresentatività istituzionale.
Ha la responsabilità funzionale del Distretto.
LA SEGRETERIA DISTRETTUALE
E’ l’organo amministrativo del Distretto.
Assolve a tutte le funzioni tipiche della Segreteria Dipartimentale nell’ambito delle direttive e delle competenze del proprio Distretto con responsabilità sulla funzionalità tecnico/operativa dello stesso.
La Segreteria Distrettuale è suddivisa in uffici con specifiche funzioni in materia di :
-segreteria
-amministrazione
SEZIONI
Costituiscono gli uffici periferici di specifici servizi istituzionali preposti dal Dipartimento
e a capo dei quali è designato un Capo Sezione nominato dal Capo Distrettuale.